I documenti necessari per i minori in viaggio

documenti evQuali sono i documenti obbligatori e necessari per viaggiare con minori di cittadinanza italiana? Facciamo il punto sulla normativa in vigore ad oggi. Vi consigliamo però, visto la velocità con cui cambia, di verificare direttamente dalle fonti ufficiale di cui segnaliamo i link.

PER VIAGGIARE IN ITALIA

La normativa italiana prevede l’identificazione di un minore solo in due casi: guida di ciclomotore e espatrio. Per spostarsi all’interno del nostro Paese, i bambini non hanno quindi bisogno di documenti ad eccezione del viaggio aereo. In questo caso, il bambino anche se minore di 15 anni (compresi i neonati) dovrà avere un documento individuale come la carta d’identità. La carta d’dentità è rilasciata dall’Ufficio Anagrafe del comune di residenza.

La carta d’identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3 anni. La carta d’identità rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni.

PER VIAGGIARE IN EUROPA

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, I minori possono viaggiare nei Paesi UE solo se in possesso di  carta d’identità o passaporto. La carta d’identità deve obbligatoriamente essere stata richiesta con la condizione di validità per l’espatrio.

Se un minore di 14 anni deve recarsi all’estero accompagnato da uno solo dei genitori è consigliato che alla carta d’identità si alleghi l’estratto di nascita indicante maternità e paternità. Nel caso in cui il bambino vada all’estero accompagnato da altre persone è necessario richiedere l’autorizzazione alla questura.
Per tutti i dettagli, consultate il sito dell’Unione Europea.

PER VIAGGIARE FUORI DALL’EUROPA

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, tutti i minori che viaggiano fuori dai Paesi dell’ UE devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio o di altro documento equivalente. L’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012.

Il passaporto ha una validità di 3 anni per i minori di anni 3, mentre dai 3 ai 18 anni deve essere rinnovato ogni 5 anni.

La normativa nasce dall’esigenza di garantire maggiormente i minori, contrastando i fenomeni di sottrazione e della tratta internazionale.

Dal 20 maggio 2010, inoltre, gli attuali modelli in uso di passaporto elettronico sono stati sostituiti dal nuovo libretto a 48 pagine a modello unificato.

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati).
Questi devono firmare il consenso presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza di questa possibilità, viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare.
Mentre se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può comunque allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto. Se il minore di 14 anni viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagnamento in quanto i dati anagrafici dei genitori sono indicati nel nuovo libretto del passaporto a 48 pagine. Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dai genitori (dichiarazione di assenso) non è prevista l’iscrizione obbligatoria (esempio i nonni) sul libretto.

Tutti i dettagli sono reperibili sul sito della Polizia di Stato

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